LA GIUNTA REGIONALE
  Su proposta dell'assessore alla tutela ambientale;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357, per l'applicazione della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;
  Considerato   che  la  commissione  provinciale  di  Rieti  per  la
protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28  marzo  1984
ha  incluso  nell'elenco  delle  localita'  da sottoporre alla tutela
paesistica compilato ai sensi  degli  articoli  1  e  4  della  legge
sopracitata,  parte  dei  territori  siti  nell'ambito dei comuni di:
Pozzaglia  Sabina,  Monteleone  Sabino,  Poggio  Moiano,  Orvinio   e
Scandriglia;
  Considerato  che  il  verbale  della  suddetta commissione e' stato
pubblicato nei modi prescritti  dall'art.  2  della  precitata  legge
all'albo  dei  comuni di: Pozzaglia Sabina, Monteleone Sabino, Poggio
Moiano, Orvinio e Scandriglia;
  Viste  le  opposizioni  presentate  contro  la suddetta proposta di
vincolo dei comuni: Scandriglia, Monteleone Sabino, Poggio Moiano;
  Considerato   che   le  opposizioni  sopra  riportate  non  possono
accogliersi in quanto le richieste di restrizione del  perimetro  del
vincolo   proposto   verrebbero  a  compromettere  la  zona,  le  cui
peculiarita' di particolare valore naturalistico vanno  salvaguardate
integralmente,  inoltre  a  seguito  di  sopralluoghi  si e' altresi'
rilevato che una  parte  assai  rilevante  della  zona  sottoposta  a
vincolo  in conseguenza del disposto dell'art. 1 della legge 8 agosto
1985, n. 431, trattandosi per la quasi totalita' di territori coperti
di boschi, percorsi da una fitta rete di corsi di acqua pubblici, per
i quali e' prescritto il rispetto ambientale, per cui  la  previsione
del  vincolo  di cui alla presente deliberazione rappresenta una mera
ricucitura e razionalizzazione dei vincoli che gia' esistono in forza
della citata legge n. 431/1985;
  Ritenuto  che  lo  straordinario interesse paesistico dei luoghi e'
confermato  dal  fatto  che  il  Ministero  dei  beni   culturali   e
ambientali, previo parere favorevole del comitato di settore con nota
n. 17156 del 3 dicembre 1984 ha provveduto  a  vincolare  i  medesimi
territori  con  il  divieto  di edificazione fino alla formazione del
P.T.P. da parte della  regione,  divieto  confermato  con  l'articolo
1-quinquies della legge n. 431/1985;
  Riconosciuto  che  la  zona predetta ha notevole interesse pubblico
perche' e' di particolare pregio paesistico per il cospicuo carattere
di bellezze naturali dei luoghi;
  All'unanimita';
                              Delibera:
  La   localita'   denominata   "Monti   Lucretili"  comprendente  il
territorio dei comuni di Pozzaglia Sabina,
Monteleone  Sabino,  Poggio Moiano, Orvinio e Scandriglia ha notevole
interesse pubblico ai sensi della legge n.  1497/1939  ed  e'  quindi
sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
  La zona e' delimitata nel modo seguente:
   partendo dall'incrocio della strada statale per Orvinio (Licinese)
con il confine tra la provincia di Roma e di Rieti, segue la suddetta
strada  provinciale  oltre  Orvinio  fino  a  Poggio  Moiano, fino ad
incontrare la s.s. n. 4 - Salaria (Vecchia Salaria), la  segue  tutta
fino  ad  incontrare di nuovo il confine con la provincia di Roma, da
dove riprende la linea di confine tra la provincia di Roma  e  quella
di  Rieti,  segue tutta la linea di confine fino al punto di partenza
con l'incontro della strada statale per Orvinio.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  ai  sensi e agli effetti
dell'art.  12  del  regolamento  3  giugno  1940,  numero  1357   nel
Bollettino  ufficiale insieme con il verbale della commissione per le
bellezze naturali e panoramiche di Rieti.
  La  regione  Lazio  curera'  che  i  comuni  di  Pozzaglia  Sabina,
Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Orvinio e  Scandriglia,  provvedano
all'affissione   del  Bollettino  ufficiale  contenente  la  presente
delibera all'albo  comunale  entro  un  mese  dalla  data  della  sua
pubblicazione,  e  che  i  comuni stessi tengano a disposizione degli
interessati altra copia del Bollettino ufficiale con  la  planimetria
della zona giusta l'art. 4 della legge precitata.
   Roma, addi' 16 giugno 1987
                                                 Il presidente: LANDI